Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’8 settembre 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
Gare del 5-6-7 settembre 2015 – Prima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
- a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Avellino, Brescia, Cagliari e Cesena hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore dei sostenitori della squadra avversaria alcuni petardi e fumogeni; per avere lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti (lattine, accendino ecc) che sfioravano un calciatore avversario e gli Ufficiali di gara; per avere, infine, nel proprio settore acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere tre petardi; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
